Di seguito una lista delle risposte alle domande più frequenti che vengono poste dai nostri utenti, selezionabili per argomento.
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La nostra organizzazione interna prevede che l’ufficio di MSF Italia dia seguito solo alle candidature di persone con residenza fiscale in Italia. In caso di residenza fiscale in altri Paesi, sarà necessario fare riferimento alle altre sezioni di MSF (chi è interessato può consultare la lista dei paesi in cui siamo presenti QUI).
Ogni nostro operatore umanitario, con residenza fiscale in Italia, riceve un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata della missione all’estero. Nel caso in cui sia iscritto ad un albo professionale, offriamo la possibilità di ricevere un contratto parasubordinato per la missione umanitaria. Il compenso mensile segue i criteri della nostra griglia salariale internazionale, l’importo varia in base al riconoscimento delle esperienze lavorative pregresse. Gli stipendi di MSF non sono negoziabili.
Oltre al contratto di lavoro offriamo una serie di coperture: il biglietto A/R dal luogo di residenza al luogo in cui si svolge la missione, un’assicurativa internazionale (copertura salute, vita, invalidità, rimpatrio, perdita bagaglio ecc.); l’alloggio in loco (sistemazione in alloggi condivisi con camere singole dove possibile) ; un per diem in moneta locale per la durata della missione.
Le ferie sono un diritto costituzionalmente riconosciuto (art. 36 Cost.), in cui l’astensione dal lavoro è rivolta al ripristino psico-fisico del lavoratore. Non è possibile avere un contratto e partire in missione con MSF durante le ferie.
SI. Con l’entrata in vigore della legge n. 125 dell’ 11/08/2014 – Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo – i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni, per poter partecipare ad attività di cooperazione internazionale.
L’art. 28 commi 3 e 4 stabiliscono quanto segue:
L’aspettativa è riconosciuta ai sensi dell’art.11, comma 1, del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale del 10/02/2004, come integrato dall’articolo 16, comma 4, del CCNL integrativo del 17/10/2008:
“4. L’art. 11, comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, al termine del primo capoverso, è integrato con l’inserimento dei seguenti periodi: “In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione professionale all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’azienda entro 15 giorni dalla richiesta”. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia.”
La sua concessione, come per tutte le forme d’aspettativa, resta a discrezione del datore di lavoro. Nei casi d’emergenza il datore di lavoro deve però pronunciarsi entro 15 giorni.
Questo articolo che riconosce formalmente la motivazione umanitaria e d’emergenza per la richiesta d’aspettativa, crea un quadro normativo più certo e definito tanto per le amministrazioni sanitarie che devono valutare le richieste, quanto per i medici che desiderano partire in missione con noi.
MSF Italia is part of a global network delivering medical aid where it is needed most. Independent. Neutral. Impartial.