Contratto subordinato a tempo determinato o di collaborazione coordinata continuativa
Ogni nostro operatore umanitario riceve un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata della missione all’estero. Nel caso in cui sia iscritto ad un albo professionale, offriamo la possibilità di ricevere un contratto parasubordinato per la missione umanitaria.
Compenso mensile
Il compenso mensile segue i criteri della nostra griglia salariale internazionale, l’importo varia in base al riconoscimento delle esperienze lavorative pregresse. Gli stipendi di MSF non sono negoziabili.
Per diem e alloggio
Durante la missione, paghiamo una diaria giornaliera in moneta locale a copertura dei bisogni di base (cibo e prodotti d’igiene personale). L’alloggio e le relative spese sono a nostro carico.
Assicurazione
L’operatore umanitario ha una copertura assicurativa per la salute, la vita, l’invalidità, il rimpatrio, l’evacuazione medica, la responsabilità civile e la perdita del bagaglio.
Appoggio psicosociale
Mettiamo a disposizione degli operatori umanitari un servizio di appoggio psicosociale, prima, durante e dopo la missione.
Spese di viaggio
Ci occupiamo direttamente dell’acquisto del biglietto aereo per la missione e per il ritorno a casa. Rimborsiamo le spese di trasporto dal luogo di residenza all’aeroporto di partenza.
Vaccinazioni
Rimborsiamo le spese per le vaccinazioni necessarie per partire in missione.
Preavviso per la partenza
Lavorando in emergenza, i bisogni dei progetti non sono sempre programmabili in anticipo.
Idealmente l’operatore umanitario dovrebbe essere disponibile a partire con un preavviso breve. Le prime missioni richiedono spesso dei tempi più lunghi, a volte la situazione sul campo impone improvvisi cambi di programma o la cancellazione della missione. Ai nostri operatori umanitari chiediamo quindi un alto livello di flessibilità.
Come candidarsi
È possibile trovare le informazioni sulle modalità di candidatura e il processo di selezione nella pagina dedicata.
NB: non è possibile scegliere la missione a cui partecipare o il contesto in cui si preferisce lavorare.
Aspettativa per i medici del Servizio Sanitario Nazionale
A partire dal 6 maggio 2010 è stata inserita la previsione di aspettativa per motivi umanitari.
L’aspettativa è riconosciuta ai sensi dell’art.11, comma 1, del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale del 10/02/2004, come integrato dall’articolo 16, comma 4, del CCNL integrativo del 17/10/2008:
“4. L’art. 11, comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, al termine del primo capoverso, è integrato con l’inserimento dei seguenti periodi: “In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione professionale all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’azienda entro 15 giorni dalla richiesta”. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia.”
La sua concessione, come per tutte le forme d’aspettativa, resta a discrezione del datore di lavoro. Nei casi d’emergenza il datore di lavoro deve però pronunciarsi entro 15 giorni.
Questo nuovo articolo che riconosce formalmente la motivazione umanitaria e d’emergenza per la richiesta d’aspettativa, crea un quadro normativo più certo e definito tanto per le amministrazioni sanitarie che devono valutare le richieste, quanto per i medici che desiderano partire in missione con noi.
Aspettativa per i dipendenti pubblici
Con l’entrata in vigore della legge n. 125 dell’ 11/08/2014 – Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo – i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni, per poter partecipare ad attività di cooperazione internazionale.
L’art. 28 commi 3 e 4 stabiliscono quanto segue:
- i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto (…). Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta;
- l’Amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo , su richiesta dell’organizzazione della società civile (es. Onlus , ONG) o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l’aspettativa senza assegni.
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