Il tuo codice donatore è composto da 10 cifre e lo trovi stampato su tutte le comunicazioni cartacee
che ricevi da Medici Senza Frontiere. Lo trovi anche sui bollettini postali vicino al tuo nome e
cognome. Se non dovessi trovarlo puoi contattare il Servizio Donatori cliccando qui.
La password precedente non può essere recuperata, ma puoi procedere ad una nuova registrazione
scegliendo una nuova password.
Puoi usare come user la tua email o il tuo codice donatore ed inserire la password da te scelta
durante la registrazione.
Puoi scaricare il tuo attestato direttamente dall’ Area Donatori. Dall’area puoi anche modificare i tuoi
dati personali.
Contatta il Servizio Donatori cliccando qui.
In questo caso la detrazione/deduzione spetta in parti uguali a tutti gli intestatari del conto corrente. In
caso di dubbi, è consigliabile verificare la normativa vigente con l’aiuto del proprio consulente di
fiducia o del CAF.
In questo caso fa fede la data in cui l’importo viene addebitato sul proprio conto corrente e che si può
verificare sull’estratto conto.
In sede di dichiarazione dei redditi è sufficiente il nostro attestato.
NB: È necessario conservare la lista dei movimenti effettuati con la propria carta ricaricabile, da
mostrare in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Solo il titolare della carta di credito può usufruire delle agevolazioni fiscali.
Il nostro codice fiscale è 97096120585. Per maggiori informazioni clicca qui.
Non è possibile detrarre/dedurre un versamento in contanti perché Medici Senza Frontiere non è un
ente certificatore e pertanto non può emettere ricevuta fiscale (es: sono enti certificatori banche e
poste).
In questo caso è necessario verificare la normativa vigente con l’aiuto del proprio consulente di fiducia
o del CAF.
In questo caso è necessario verificare la normativa vigente con l’aiuto del proprio consulente di fiducia
o del CAF.
Per le persone fisiche
Ci sono tre possibilità:
- in base all’art. 15, comma 1.1 del DPR n. 917/1986 si può scegliere di detrarre1 dall’imposta
lorda il 26% delle erogazioni in denaro fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro - in base alla normativa all’art. 10, comma 1, lett. g del D.P.R. n. 917/86 si può scegliere di
dedurre2 dal proprio redditoi contributi, le donazioni e le oblazioni per un importo non
superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato - in base all’art. 14 del D.L. n. 35/2005 conv. con L. n. 80/2005 si possono dedurre2 dal proprio
reddito le liberalità, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui
Per le imprese
Ci sono due possibilità:
- in base all’art. 100, comma 2, lett. h del D.P.R. n. 917/86 è possibile dedurre2 le erogazioni
liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d’impresa
annuo dichiarato - in base all’art. 14 del D.L. n. 35/2005 conv. con L. n. 80/2005 si possono dedurre2 dal proprio
reddito le liberalità, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui
NOTE:
- le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre
da queste, in modo da pagare di meno - le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte
Ti ricordiamo che:
- l’intestatario della ricevuta fiscale è la sola persona che può beneficiare della
detrazione/deduzione fiscale - le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro
- per scegliere se dedurre o detrarre è preferibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia o al
CAF - è necessario conservare la ricevuta, postale o bancaria, della tua donazione da esibire in
caso di verifica fiscale. Per le donazioni tramite domiciliazione bancaria o postale, carta di
credito, bonifico e assegno l’estratto conto ha valore di ricevuta.
Medici Senza Frontiere è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e una ONG*
(Organizzazione non governativa) già riconosciuta idonea ai sensi della L. n. 49/1987.