ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
L’Associazione “MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS”, in forma abbreviata anche denominata “MSF Onlus” è stata costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.460. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L’Associazione “MEDICI SENZA FRONTIERE ETS”, in forma abbreviata anche denominata “MSF ETS”, già riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 alla data di entrata in vigore della L. 11 agosto 2014, n. 125, è adeguata alle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.»
L’Associazione aderisce all’organizzazione internazionale “Médecins Sans Frontières International” alla cui denominazione può associare la propria e rappresenta la sezione italiana di detta organizzazione.
L’Associazione ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, è indipendente da enti,
pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro ed ha sede legale nel comune di Roma.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune di Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.
Sedi secondarie, filiali, uffici, delegazioni e rappresentanze possono essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo.
Nell’orientamento ideale della propria attività l’Associazione adotta e riconosce come guida fondamentale i principi ideali e di azione contenuti nella carta dell’organizzazione medico-umanitaria Médecins Sans Frontières, collaborando nell’opera di soccorso medico-umanitario, senza discriminazione alcuna, alle popolazioni in pericolo, alle vittime di catastrofi di origine naturale o antropica e alle vittime di guerra.
L’adesione alle raccomandazioni di Médecins Sans Frontières è in ogni caso subordinata alla conformità delle stesse alle disposizioni del presente Statuto nonché alle disposizioni della legge italiana.
L’Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ovvero l’acronimo di “Onlus” che vengono inseriti in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L’Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di Ente del Terzo settore ovvero l’acronimo di “ETS” che vengono inseriti negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.»
ART. 2 – DURATA E SCOPO SOCIALE
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione sviluppa le sue attività come organizzazione senza scopi di lucro, con finalità di utilità sociale nell’ambito della cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 26 febbraio 1987, n 49 e nell’ambito della solidarietà internazionale attraverso l’assistenza medico-umanitaria alle
popolazioni in condizioni di pericolo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L’Associazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125 finalizzate alla solidarietà internazionale attraverso l’assistenza medico-umanitaria alle
popolazioni in condizioni di pericolo.»
Di tale opera fa parte integrante l’azione di testimonianza presso la pubblica opinione, con lo scopo di migliorare le condizioni dei beneficiari dell’azione medica di Médecins Sans Frontières.
ART. 3 – ATTIVITÀ
L’Associazione persegue attività medico-umanitaria nel settore dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria a popolazioni in situazione di crisi, con particolare riferimento ad eventi di grave pericolosità o danno collettivo, anche promuovendo il reclutamento di risorse umane e il reperimento di risorse finanziarie a beneficio di tali situazioni di bisogno sociale.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L’Associazione svolge attività medico-umanitaria e di assistenza sanitaria e sociosanitaria a favore di popolazioni in situazione di crisi, con particolare riferimento ad eventi di grave pericolosità o danno collettivo, anche promuovendo il reclutamento di risorse umane e il reperimento di risorse finanziarie a beneficio di tali situazioni di bisogno sociale.»
L’Associazione opera nel rispetto dei principi di indipendenza, neutralità e imparzialità rivendicando nel nome dell’assistenza umanitaria la totale libertà dell’esercizio della sua funzione, uniformando le sue linee e le sue decisioni etiche, morali e strategiche a criteri conformi alle linee di comportamento assunte all’interno dell’organizzazione Médecins Sans Frontières, anche attraverso la stipula di protocolli di coordinamento con altre sezioni della stessa organizzazione internazionale.
Nell’ambito delle sue attività istituzionali, l’Associazione potrà effettuare prestazioni sanitarie e/o di servizio sociale, anche in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche.
L’Associazione potrà adoperarsi anche in attività di supporto all’assistenza medico-umanitaria sul territorio nazionale e internazionale. In particolare, l’Associazione potrà svolgere anche attività rivolte alla testimonianza e alla diffusione dei principi umanitari, al reclutamento degli operatori umanitari, alla raccolta di fondi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché ogni altra attività di sensibilizzazione istituzionale come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incontri, dibattiti, seminari, produzione e pubblicazione di strumenti di comunicazione adeguati, redazione di libri, di riviste o bollettini cartacei o elettronici di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo nonché di strumenti comunque utili alle finalità istituzionali.
L’Associazione potrà inoltre sostenere, anche con il supporto finanziario, iniziative dirette o indirette che abbiano finalità di solidarietà sociale e siano volte a rilevare e migliorare le condizioni sociosanitarie di popolazioni disagiate e prive di adeguata assistenza sanitaria.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate fatta eccezione per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lg. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla L. 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche e integrazioni.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate a condizione che dette diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tali attività sono meglio individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.»
Per l’esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire sia beni mobili che immobili e percepirne i frutti; accettare donazioni ed eredità e conseguire legati; stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale.
ART. 4 – ASSOCIATI
Gli associati sono coloro che, corrispondendo ai criteri di idoneità descritti nel presente articolo 4 e nel successivo articolo 5, aderiscono alla carta di Médecins Sans Frontières e, avendo presentato richiesta di adesione all’Associazione, vengono accettati come tali dall’Assemblea degli associati.
La composizione della compagine associativa dell’Associazione dovrà garantire che i due terzi del totale degli associati abbiano esperienza in missioni MSF all’estero, che un terzo del totale degli associati abbia un profilo professionale sanitario e che il numero complessivo di associati onorari non superi il limite di un ventesimo del totale degli associati.
A tale composizione della compagine associativa, l’Assemblea degli associati può derogare, con evidenza di motivazione, nei casi di necessità funzionale od operativa. La deroga dei due terzi del totale degli associati che abbiano esperienze in missioni MSF all’estero dovrà mantenere comunque la soglia minima del 51%.
Nel rispetto della composizione associativa sopra descritta, possono essere associati tutte le persone fisiche, di ogni nazionalità e residenza, che non ricoprano cariche politiche elettive, o che non siano in qualche modo investite di ruoli palesemente incompatibili con la Carta di MSF.
La domanda di adesione all’Associazione deve essere controfirmata da due associati e presentata al Consiglio Direttivo che, appurata la sussistenza delle prescritte idoneità e vagliata la compatibilità della stessa con la descritta composizione della compagine associativa, trasmette la domanda all’Assemblea degli associati per la relativa delibera.
Nell’accettazione della domanda ad associato non potranno esserci discriminazioni di alcun tipo.
L’adesione all’Associazione diviene effettiva dopo l’approvazione dell’Assemblea degli associati.
La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
Gli associati hanno diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, compreso il diritto di essere eletti alle cariche sociali nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto stesso, di votare direttamente, per delega o con voto per corrispondenza o elettronico nell’Assemblea degli associati e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Segretario. Nei successivi trenta giorni, la visione dei suddetti libri dovrà essere garantita presso la sede legale dell’Associazione.
Ogni associato è eleggibile alle cariche sociali nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 14 del presente Statuto.
Gli associati hanno il dovere di rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento d’Ordine Interno (R.O.I) contenente disposizioni di attuazione del presente Statuto con riferimento al funzionamento degli organi sociali, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare la quota associativa entro i termini stabiliti dal R.O.I. L’associato non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell’Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme previste dal R.O.I.
La qualità di associato non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.
ART. 5 ‐ CATEGORIA DI ASSOCIATI
Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
a) Associati fondatori;
b) Associati ordinari;
c) Associati onorari.
La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti ed ai doveri verso l’Associazione.
Gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione sottoscrivendo l’atto relativo.
Gli associati ordinari devono possedere come requisito preliminare per la domanda di adesione i) almeno sei mesi in una missione MSF fuori dall’Italia, oppure ii) almeno due missioni MSF fuori dall’Italia indipendentemente dalla durata complessiva, oppure iii) un anno di lavoro in uno degli uffici esecutivi di MSF o in missione in Italia, oppure iv) tre anni di partecipazione volontaria alle attività di MSF, secondo le modalità disciplinate dal R.O.I.
Possono essere nominati associati onorari persone – o in caso di loro decesso, loro parenti di primo grado – che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi umanitari dell’Associazione. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
La nomina ad associato onorario deve essere deliberata dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato si perde per:
a) recesso;
b) decesso;
c) cessazione di partecipazione alla vita associativa, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ai tre anni consecutivi;
d) candidatura a cariche politiche;
e) mancato pagamento della quota associativa annuale per un periodo superiore ai tre anni consecutivi;
f) gravi inadempienze relative agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamenti contrari ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione.
L’associato viene depennato dal registro degli associati con delibera di esclusione dell’Assemblea degli associati.
Contro i provvedimenti di esclusione per gravi inadempienze ai sensi della lettera f) e di cessazione di partecipazione alla vita associativa o di candidatura a cariche politiche, ai sensi delle lettere c) e d), l’associato potrà presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
In caso di impugnazione del provvedimento di esclusione, nell’attesa della decisione conclusiva da parte del Collegio dei Probiviri o dell’Organo di giurisdizione competente e adito, all’associato è sospeso il diritto di voto per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data della stessa impugnazione.
L’esclusione dell’Associazione, prevista dalle lett. c) ed e), avviene quando l’associato inadempiente, dopo invito scritto del Consiglio Direttivo ad adempiere ai suoi doveri, non ottemperi alle richieste del Consiglio.
Per cessazione di partecipazione alla vita associativa, senza giustificato motivo, prevista alla lett. c), si intende allorquando, per un periodo superiore ai tre anni, l’associato non partecipi ad almeno una delle seguenti attività:
• la partecipazione alle attività operazionali (“terreno”);
• la partecipazione all’Assemblea Generale;
• l’esercizio diretto o per delega del diritto di voto;
• la partecipazione agli incontri e agli eventi promossi dall’Associazione MSF Italia;
• la partecipazione alle attività di un gruppo locale;
• la partecipazione alle discussioni promosse dall’Associazione su piattaforme virtuali.
ART. 7 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente e il Vice Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) L’Organo di controllo;
g) Il Collegio dei Probiviri.
ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati che alla data della seduta siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, non abbiano presentato comunicazione di recesso e per i quali non sia stato emesso provvedimento di esclusione.
In deroga all’art. 24, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, hanno diritto di voto tutti gli associati che risultano iscritti nel registro degli associati alla data dell’Assemblea.
Legalmente convocata e regolarmente costituita, l’Assemblea degli associati rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità col presente Statuto, vincolano tutti gli associati compresi gli assenti e i dissenzienti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
All’Assemblea degli associati è consentita l’espressione del voto per corrispondenza, elettronico o per delega, in sede ordinaria e straordinaria.
In caso di assenza o impedimento, l’associato potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta o in formato elettronico, da altro associato.
Nel caso in cui l’Assemblea degli associati fosse composta da meno di 500 membri ciascun associato potrà essere portatore di tre deleghe di voto sia in sede ordinaria che straordinaria.
Qualora l’Assemblea degli associati fosse composta da più di 500 membri ciascun associato potrà essere portatore di cinque deleghe di voto, sia in sede ordinaria che straordinaria.
È ammesso il voto elettronico o per corrispondenza, mediante lettera, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro software secondo le modalità indicate dal R.O.I nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 24 del D.lgs. n. 117/2017.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.
Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione della “Relazione Morale” sulle attività presentata dal Presidente, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale presentati dal Consiglio Direttivo, per la ratifica del bilancio preventivo approvato dal Consiglio medesimo e per la presentazione e votazione delle mozioni presentate dagli associati.
L’Assemblea straordinaria si riunisce per le delibere inerenti le modifiche statutarie, per le delibere inerenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso affisso nella sede sociale e distribuito agli associati per posta elettronica almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione specificando la data, l’ora, la sede dell’incontro – sempre in territorio nazionale – e le materie da trattare; in caso di urgenza, l’Assemblea degli associati è convocata a mezzo telefono, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
I lavori dell’Assemblea sono presieduti dal Presidente dell’Assemblea, nominato dall’Assemblea stessa secondo le modalità previste dal R.O.I., che ne stabilisce anche i compiti e le responsabilità.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è rappresentata almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide ove risultino adottate a maggioranza di voti degli associati presenti. In caso di parità di voti, la proposta oggetto delle deliberazioni si intende respinta.
Per le modifiche dello statuto occorre la presenza fisica, a distanza o per delega, di almeno i tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti nelle modalità sopra espresse.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, questi ultimi non partecipano al voto per evitare un conflitto d’interesse.
ART. 9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) l’approvazione della “Relazione Morale” sulle attività presentata dal Presidente;
b) l’approvazione del bilancio sociale e del bilancio consuntivo il quale dovrà essere accompagnato dalla relazione dell’Organo di controllo;
c) la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo;
d) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione;
e) la decisione sulle mozioni presentate dagli associati;
f) la determinazione della quota associativa annuale;
g) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
h) la nomina e la revoca dei componenti l’Organo di controllo;
i) la nomina e la revoca dei componenti il Collegio dei Probiviri;
j) la nomina del Presidente dell’Assemblea;
k) l’ammissione dei nuovi associati e la dichiarazione di decadimento degli associati perdenti diritto;
l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza di altro organo associativo.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
m) l’approvazione delle modifiche statutarie;
n) lo scioglimento dell’Associazione;
o) la nomina dei liquidatori;
p) la devoluzione del patrimonio residuo.
Nel caso in cui il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, spetta altresì all’Assemblea l’approvazione dei regolamenti assembleari, compreso il ROI, nonché la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Le competenze dell’Assemblea non sono delegabili salvo indicazioni di attuazione pratica nei confronti del Consiglio Direttivo.
ART. 10 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, i cui membri sono nominati dall’Assemblea ordinaria degli associati, può essere composto da 5 (cinque) o da 7 (sette) elementi.
I candidati non eletti assumono il ruolo di supplenti.
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo gli associati fondatori, gli associati ordinari e gli associati onorari.
La composizione del Consiglio Direttivo dovrà sempre garantire che almeno i due terzi del totale dei consiglieri abbia esperienza in missioni MSF all’estero e almeno un terzo dei consiglieri abbia una formazione sanitaria riconosciuta dalla legge italiana.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di altri soggetti, anche non associati, da interessare in qualità di esperti e con solo parere consultivo.
La candidatura al Consiglio Direttivo deve essere presentata 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea ordinaria degli associati, purché la stessa sia stata convocata 30 (trenta) giorni prima; in caso contrario la candidatura è validamente presentata sino al giorno precedente l’inizio dell’Assemblea degli associati stessa.
Il Consiglio Direttivo così formato elegge al proprio interno, nella prima seduta successiva alla sua nomina, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere che, nel caso di tre soli membri del Consiglio stesso o per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario. Costoro costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.
Il Presidente deve essere scelto fra i Consiglieri che svolgono, o abbiano svolto, una professione sanitaria secondo la legge italiana, che possieda profonda conoscenza delle tematiche medico-umanitarie di cui MSF si occupa e della società italiana nonché esperienza di terreno.
Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione e garantisce la corretta predisposizione del bilancio annuale preventivo, consuntivo nonché del bilancio sociale da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno (entro il 31 dicembre ed entro il mese di aprile) rispettivamente per l’approvazione definitiva del bilancio preventivo e dello schema di bilancio e di bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea degli associati. Di norma, il Consiglio Direttivo si riunisce a cadenza bimestrale e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga il Presidente, o un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente dell’Organo di controllo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell’avviso scritto di convocazione, sempre nel territorio nazionale, inviato nominativamente almeno 8 (otto) giorni prima; in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche a mezzo telegramma o per via telematica almeno 2 (due) giorni prima.
Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri anche partecipanti in teleconferenza o videoconferenza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per la proposta di esclusione di un associato di cui alla lett. f) dell’art. 6, della proposta di modifica statutaria e della proposta di scioglimento dell’Associazione, da sottoporre tutte alla deliberazione dell’Assemblea degli associati, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo prenderà atto e notificherà all’interessato la cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.
Se nel corso del mandato viene a mancare per dimissioni o per altro motivo un Consigliere gli subentrerà il supplente, cioè il primo dei consiglieri non eletti in sede di Assemblea degli associati che sia compatibile con la garanzia di composizione del Consiglio Direttivo più sopra descritta, il quale resterà in carica fino alla data della successiva Assemblea.
Nel caso in cui nessuno dei supplenti risulti compatibile con la garanzia di composizione del Consiglio Direttivo più sopra descritta, al Consigliere venuto a mancare per dimissioni o per altro motivo subentrerà il supplente primo dei non eletti in sede di Assemblea degli associati il quale resterà in carica fino alla data della successiva Assemblea.
Detta successiva Assemblea nominerà un nuovo consigliere il quale durerà in carica fino all’Assemblea che approva il bilancio annuale dell’anno successivo alla sua nomina.
Il consigliere che ha esercitato la supplenza ha facoltà di candidarsi.
Non è consentito il subentro di supplenti in numero uguale o superiore alla maggioranza del numero dei componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso si dovrà procedere al rinnovo dell’intero consesso e il Presidente dovrà senza indugio convocare l’Assemblea degli associati per procedere a nuove elezioni.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per Statuto all’Assemblea degli associati nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
Nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a cinquecento, spetta altresì al Consiglio Direttivo l’approvazione dei regolamenti assembleari, compreso il ROI, nonché la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
È facoltà del Consiglio Direttivo variare la sede dell’Associazione all’interno dello stesso Comune di Roma, predisporre i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione e curare l’aggiornamento del R.O.I. per l’approvazione da parte dei competenti organi sociali, avendo cura di garantire la conformità dello stesso R.O.I. alle disposizioni del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117.
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea degli associati:
a) la nomina a associato onorario di coloro i quali hanno i requisiti all’uopo previsti dall’art. 5;
b) le domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti associato;
c) l’ammontare della quota associativa annuale;
d) la decisione in merito alla perdita della qualifica di associato di cui all’art. 6;
e) le modifiche statutarie;
f) lo scioglimento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina con apposita delibera il Direttore Generale determinandone le specifiche competenze, funzioni e compensi secondo le direttive contenute nel R.O.I. La figura del Direttore Generale si intenderà in ogni caso figura esecutiva subordinata al Consiglio Direttivo. I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati dall’Organo stesso ai componenti dell’Ufficio di Presidenza.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica fino all’Assemblea che approva il bilancio annuale dell’anno successivo alla loro nomina e possono essere rieletti secondo quanto previsto dal R.O.I. ma, in ogni caso, per un massimo complessivo di tre mandati.
La sostituzione di un consigliere da parte di un consigliere supplente non è computata come mandato.
ART. 11 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare l’Assemblea degli associati, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo nonché formularne l’ordine del giorno;
b) curare, con l’Ufficio di Presidenza, l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
La firma del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Qualora venga a mancare in maniera permanente l’opera del Presidente, per dimissioni o altro, esso verrà sostituito dal Vice Presidente fino alla data della successiva adunanza del Consiglio Direttivo.
ART. 12 – L’ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 dello stesso decreto.
L’Organo di controllo è costituito da tre componenti nominati, anche tra associati, dall’Assemblea degli associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità, che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di consulenza con l’Associazione, nel pieno rispetto dell’art. 2399 del codice civile.
L’Organo di controllo, nella sua prima riunione, nomina il Presidente, regolarmente iscritto nell’apposito registro dei Revisori legali.
I Revisori dei Conti non associati partecipano di diritto all’Assemblea degli associati senza diritto di voto e tutti assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo potrà curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già ratificato dall’Assemblea degli associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri esercita, a richiesta di chi abbia interesse, l’attività giurisdizionale sulle controversie tra organi associativi, titolari di cariche e associati.
Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea degli associati, è composto di tre membri effettivi e di un supplente scelti tra persone dotate di conoscenza della realtà dell’Associazione e di riconosciuta autorevolezza, che non svolgano attività retribuita da MSF Italia.
I Probiviri durano in carica sette anni e possono essere confermati.
Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.
Nel corso del mandato se un membro effettivo viene a mancare per dimissioni o altro motivo sarà sostituito da un supplente.
ART. 14 – CARICHE
Tutte le cariche sociali hanno durata biennale, salvo quanto previsto dagli art. 12 e 13.
Tutte le cariche sociali sono gratuite eccezion fatta per la carica di Presidente dell’Associazione e per quella di componente, qualora non associato, dell’Organo di controllo.
La definizione delle modalità ed entità del compenso al Presidente e ai componenti dell’Organo di controllo saranno stabiliti con specifica delibera dell’Assemblea degli associati. Agli altri detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.
È causa di ineleggibilità, nonché di eventuale decadenza dalla carica associativa, lo svolgimento di una funzione esecutiva o l’assunzione di una carica direttiva associativa in qualunque sezione, Associazione o ufficio, compresi quelli italiani, di Médecins Sans Frontières nonché la percezione di qualsiasi forma di compenso da ogni realtà organizzativa aderente a Médecins Sans Frontières.
Non realizzano causa di ineleggibilità né di decadenza dalla carica associativa la remunerazione del Presidente e dei componenti dell’Organo di controllo, che come sopra esposto saranno determinate in sede di Assemblea degli associati ed i compensi attribuiti per contratti con qualunque sezione, Associazione o ufficio di Médecins Sans Frontières per missioni all’estero per un massimo di tre mesi consecutivi all’anno o per occasionali consulenze della durata massima di tre mesi.
ART. 15 ‐ PATRIMONIO
Il “Fondo di riserva” ammonta a euro 380.633,00 (trecentoottantamilaseicentotrentatre).
Il patrimonio, costituito anche dal suddetto “Fondo di riserva”, può essere incrementato ed alimentato a condizione che tali introiti possano essere accettati senza condizioni o oneri che in qualsiasi modo possano limitare l’autonomia dell’Istituzione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) il reddito da patrimonio;
b) i contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) i contributi da organismi nazionali e internazionali e da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’Istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
d) le entrate derivanti da convenzioni;
e) i beni mobili ed immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo;
f) le oblazioni, donazioni, lasciti che pervengono da persone fisiche e giuridiche che possano essere accettati nel rispetto dei principi ispiratori dell’attività di cui all’art. 3;
g) i contributi, sussidi, elargizioni da parte dei privati cittadini, società, enti pubblici e privati;
h) le attività finanziarie derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
i) le entrate derivanti dalle quote associative annuali degli associati;
j) qualsiasi altra entrata che possa concorrere all’aumento patrimoniale in linea di rigida coerenza con le politiche di raccolta fondi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo provvederà all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto degli scopi sociali.
È vietato all’Associazione distribuire anche in via indiretta, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.»
ART. 16 ‐ ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l’anno successivo che verrà ratificato dall’Assemblea che approverà il bilancio consuntivo e il bilancio sociale dell’anno precedente da depositarsi, a cura del Tesoriere, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
ART. 17 – STRUTTURE LOCALI
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite strutture locali, denominate “Gruppi MSF”.
I Gruppi MSF sono formati da non meno di cinque volontari (detti anche bénévoles) che condividono i principi dell’Associazione e decidono di dedicare, senza alcun vincolo contrattuale, parte del proprio tempo a MSF. Per ogni gruppo MSF viene designato tra i bénévoles un coordinatore, secondo le modalità stabilite dal R.O.I.
I volontari che compongono un gruppo MSF sono tenuti nello svolgimento della propria attività al rispetto dello Statuto, del Regolamento d’Ordine Interno e del Regolamento dei Gruppi MSF; entrambi questi regolamenti definiscono le attività e gli ambiti di azione dei Gruppi MSF.
ART. 18 ‐ SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati, solo in presenza del voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Dopo la liquidazione di tutte le passività, i beni potranno essere devoluti ad altra Organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’Organo di controllo di cui alla legge 662/ 1996.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente per territorio e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le decisioni dell’Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al precedente periodo.»
ART. 19 – RINVIO
Per quanto non previsto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, del D.lgs. 460/1997 nonché della L. 26 febbraio 1987, n.49 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente: «Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché della L. 11 agosto 2014, n. 125 e loro successive modificazioni ed integrazioni.»
ART. 20 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le modifiche statutarie apportate al presente Statuto sono valide e, fatta eccezione per le clausole sospensivamente condizionate, immediatamente applicabili dal momento successivo alla loro approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria degli associati.
In caso di mancata iscrizione delle modifiche statutarie da parte della competente autorità amministrativa, si faranno salvi gli effetti eventualmente prodotti pro tempore dalle suddette modifiche fino alla data in cui pervenga notizia del rifiuto di iscrizione delle stesse.
Le disposizioni del presente statuto sostituite a decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cesseranno di avere efficacia dal suddetto termine.
A decorrere dallo stesso termine di cui al comma precedente, le disposizioni del R.O.I. che dovessero risultare in contrasto con lo Statuto adeguato alla normativa di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, devono intendersi inefficaci
Sempre a decorrere dallo stesso termine, la rubrica del presente documento verrà modificata come segue: «STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI SENZA FRONTIERE ETS».